Imprese: Mise, per start-up innovative iscrizione anche dopo 17/2

La dichiarazione di attestazione del possesso dei requisiti previsti per le strat-up innovative gia’ costituite e’ ricevibile dalle Camere di Commercio anche in data successiva al 17 febbraio 2013. Lo precisa il Ministero dello Sviluppo Economico in risposta ad un quesito di Infocamere relativo all’applicazione delle norme della Legge 221/2012 anche a quelle societa’ di capitali che erano gia’ costituite alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Per tali societa’, e’ infatti previsto un termine di 60 giorni per depositare presso il Registro delle Imprese la dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti di startup innovativa, al fine di beneficiare delle misure previste dalla legge. In particolare, non essendo l’interpretazione della norma univoca, Infocamere ha chiesto al Ministero dello Sviluppo economico di chiarire se sia possibile per queste societa’ depositare la dichiarazione anche nel caso in cui siano decorsi i 60 giorni, ovvero in data successiva al 17 febbraio 2013.

Il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito oggi una risposta articolata al quesito posto da Infocamere, che provvedera’ a sua volta a comunicarne il contenuto essenziale a tutto il sistema camerale.

Riferendosi alla finalita’ della norma, individuabile nella scelta del legislatore di estendere le misure previste per le nuove startup anche alle imprese gia’ operanti, Il Ministero dello Sviluppo economico ha argomentato come la dichiarazione di attestazione del possesso dei requisiti previsti sia ricevibile dalle Camere di Commercio anche in data successiva al 17 febbraio 2013.

Contestualmente, il Ministero dello Sviluppo economico ha precisato che il termine per il possesso dei requisiti (data di entrata in vigore della legge di conversione), cosi’ come il termine di durata massima della startup innovativa (decorrente dalla medesima data) sono invece inderogabili.

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