Il 12 luglio 2013 la CONSOB ha pubblicato il regolamento (delibera n. 18592 del 26 giugno 2013) in materia di “Raccolta di capitali di rischio da parte di imprese start-up innovative tramite portali on-line“ (equity crowdfunding).
La norma primaria disciplina il fenomeno conosciuto anche come “equity crowdfunding” che indica la possibilità per le imprese (normalmente neo-costituite) di raccogliere capitali di rischio (“funding“) per il tramite della rete internet svolgendo quindi un appello al pubblico risparmio rivolto a un elevato numero di destinatari (“crowd“) che nella prassi effettuano investimenti di modesta entità.
Il regolamento, composto da 25 articoli, è suddiviso in tre parti che trattano, rispettivamente: le disposizioni generali; il registro e la disciplina dei gestori di portali; la disciplina delle offerte tramite portali. Al testo sono allegate: le istruzioni per la presentazione della domanda di iscrizione nel registro dei gestori; lo schema della relazione sull’attività d’impresa e sulla struttura organizzativa; lo schema per la pubblicazione delle “Informazioni sulla singola offerta”, che comprendono, tra l’altro, un’Avvertenza, le informazioni sui rischi, sull’emittente, sugli strumenti finanziari e sull’offerta.
Link diretto: http://www.consob.it/main/documenti/comunicatistampa/cs-2013.html#20130712
SCHEDA SINTETICA SUI CONTENUTI DEL REGOLAMENTO
Disposizioni generali
Le disposizioni generali contengono i riferimenti alle:
- deleghe regolamentari (art. 1)
- definizioni (art. 2)
- modalità di comunicazione e trasmissione di informazioni alla Consob (tramite posta certificata PEC)
Registro e disciplina dei gestori dei portali
E’ istituito il registro dei gestori, pubblicato sul sito della Consob, che riporta indicazioni specifiche per ciascun gestore autorizzato e una sezione speciale con elementi informativi sui gestori di diritto che intendono svolgere l’attività (artt. 4 – 6).
Viene disciplinato il procedimento di iscrizione (art. 7) con riferimento a:
- l’istanza e la documentazione da allegare (allegati 1 e 2 al Regolamento)
- i poteri e i compiti della Consob
- il termine massimo per la conclusione del procedimento (60 giorni).
In attuazione della disciplina primaria sono stati, inoltre, definiti i requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono il controllo (art. 8) e quelli di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo (art. 9). In sintesi, l’onorabilità è legata all’insussistenza di condanne penali mentre la professionalità è legata sia all’esperienza che a competenze specifiche in diversi settori e graduate in base al ruolo (esecutivo o non esecutivo) degli amministratori.
Infine, vengono definite le cause di cancellazione (art. 12) del gestore dal registro che può avvenire: su richiesta del gestore, a seguito della perdita dei requisiti prescritti per l’iscrizione, a seguito del mancato pagamento del contributo di vigilanza alla Consob o per effetto dell’adozione del provvedimento di radiazione.
Regole di condotta
Il Regolamento definisce una serie di obblighi generali relativi al comportamento dei gestori autorizzati (diligenza, correttezza e trasparenza, gestione dei conflitti di interesse, parità di trattamento dei destinatari delle offerte), alle informazioni (corrette, aggiornate, chiare e non fuorvianti) da fornire affinché gli investitori possano ragionevolmente comprendere la natura dell’investimento e prendere le decisioni in modo consapevole, nonché al diritto di recesso che può essere esercitato entro sette giorni dall’ordine (art. 13).
Il Regolamento individua poi specifici elementi informativi che devono essere pubblicati dai gestori in forma sintetica e facilmente comprensibile, anche attraverso l’utilizzo di tecniche multimediali, relativi alla gestione del portale (art. 14) e all’investimento in start-up innovative (art. 15). Oltre a fornire informazioni sull’investimento il gestore assicura che possano accedere alle sezioni del portale in cui è possibile aderire alle offerte solo gli investitori diversi dagli investitori professionali che abbiano preso visione delle informazioni pubblicate sul portale e nella sezione di investor education predisposta dalla Consob.
Il gestore deve trasmettere gli ordini a banche e imprese di investimento che operano nei confronti degli investitori nel rispetto delle disposizioni applicabili della Parte II del Testo Unico e della relativa disciplina di attuazione (disciplina “MiFID